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05-06-2020

BONUS 110% RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Superbonus casa al 110%: i requisiti e i lavori di ristrutturazione necessari

Il rimborso del 110% non è valido per tutti i lavori di ristrutturazione. L’articolo 119 del Decreto specifica infatti che per avere accesso all’incentivo bisogna eseguire alcuni lavori "trainanti". Si tratta nello specifico dei seguenti interventi:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017. 

  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto  prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

  • Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. 

Infine, si avrà diritto allo sconto del 110% anche su interventi di efficientamento energetico elencati all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, solo se legati ad uno dei lavori "trainanti" sopra elencati (compresa la sostituzione delle finestre). Anche l’installazione dei pannelli fotovoltaici e di colonnine di ricarica per le autovetture elettriche dà diritto al superbonus, a patto di eseguire almeno uno degli interventi trainanti. Sale infine al 110% anche il bonus per l’adeguamento degli edifici al rischio sismico (vengono però esclusi gli immobili in fascia sismica 4). Il bonus verrà erogato come detrazione fiscale da restituire in cinque quote di pari importo.


 

 

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